Art. 4.
(Interruzione della terapia).

      1. Il medico che ha effettuato l'accertamento delle condizioni terminali ne comunica, anche verbalmente, i risultati alle

 

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persone indicate dall'articolo 5, comma 1, che siano agevolmente reperibili e, se non gli consta alcuna opposizione, dispone per iscritto l'interruzione della terapia.
      2. L'interruzione della terapia non dispensa dall'apprestare quelle cure che, senza incidere direttamente sull'esito naturale dell'infermità, sono intese ad alleviarne le sofferenze.
      3. Per interruzione della terapia deve intendersi anche il mancato inizio della terapia stessa.